ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE:
Le presenti condizioni generali si applicano agli acquisti di beni ed agli appalti di opere e servizi di Alubremen Srl., qui di seguito Alubremen, salva espressa deroga contenuta nell’ordine stesso, e si riterranno accettate integralmente dal fornitore con l’accettazione dell’ordine. Si riterrà perciò come non scritta qualsiasi clausola difforme apposta dal fornitore nelle offerte, nelle condizioni generali di vendita, nelle fatture, nella corrispondenza, a meno che non vi sia conferma scritta della modifica d’ordine.
ART. 2) REQUISITI GENERALI:
Tutti i fornitori Alubremen devono:
Notificarci le non conformità di processo e/o prodotto riguardanti gli ordini emessi da Alubremen ed attendere la Nostra approvazione prima di procedere con le lavorazioni successive o la spedizione.
Inviarci il certificato del materiale 3.1 / 3.2 della acciaieria e/o della lavorazione effettuata conformi a EN10204.
Rispettare i requisiti identificati in fase di ordine e fornire solo materiale non contraffatto e conforme/approvato.
Rispettare i requisiti internazionali del conflict minerals e i requisiti legislativi applicabili al prodotto o processo.
Mantenere tutti i documenti relativi alla produzione, rintracciabilità, ecc. o nel caso inviarli a Alubremen in fase di spedizione.
Dare disponibilità di accesso al personale Alubremen, ai Suoi clienti e agli organismi governativi legati ad un ordine o potenziale ordine.
Mantenere un comportamento etico verso Alubremen includendo i prodotti e processi svolti.
Questi requisiti devono essere inviati a cascata anche ai subfornitori.
ART. 3) RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE:
Il fornitore è responsabile di eseguire la fornitura, le opere e i servizi commissionati in proprio, con gestione di mezzi e risorse a proprio rischio.
Il lavoro dovrà: essere eseguito a perfetta regola d’arte, con le modalità e nei luoghi concordati fra le parti e nei tempi indicati nell’ordine di Alubremen; rispondere alle caratteristiche tecniche specificate nell’ordine e negli altri documenti eventualmente scambiati fra le parti, incluse condizioni d’appalto; essere eseguito con l’impiego di materiali della migliore qualità.
Il fornitore sarà esclusivamente responsabile per il comportamento dei propri dipendenti, nell’interpretazione più estensiva del disposto dell’articolo 2049 del Codice Civile, in caso di danni a persone o cose appartenenti ad Alubremen o a terzi.
Il fornitore si impegna a predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in relazione al lavoro da eseguire.
Il fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese tutti i rifiuti eventualmente prodotti nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
ART. 4) SICUREZZA DEI LAVORATORI:
Alubremen promuoverà la cooperazione ed il coordinamento con il fornitore per la Prevenzione e Protezione da rischi sul lavoro. Ove richiesto dalla natura dell’appalto, Alubremen fornirà la documentazione informativa, in accordo al D.Lgs 81/08 e successive integrazioni e modifiche, sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali il fornitore deve operare.
Il fornitore si impegna a rispettare ed a portare a conoscenza dei lavoratori propri, ovvero dell’azienda operante in subappalto autorizzato.
ART. 5) AMMINISTRAZIONE DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL FORNITORE:
Il fornitore si impegna a svolgere le opere ed i servizi esclusivamente per mezzo di personale dipendente regolarmente assunto e ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge applicabili.
In particolare, a titolo esemplificativo, il fornitore si impegna a: corrispondere al personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza, salvo il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo stabilito dall’art. 3 comma 1 della Legge 23.10.1960 n. 1369; provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, all’assistenza malattia e alla Previdenza Sociale; ottenere l’autorizzazione preventiva, tramite apposito modulo, per “lavoro speciale rischio” ove necessario in base alla natura dell’attività svolta.
ART. 6) LUOGO DI CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO:
La consegna della merce, salvo che non sia diversamente precisata nell’ordine d’acquisto, si intende da effettuarsi presso il magazzino Alubremen. I rischi di danno e perimento della merce passano a Alubremen soltanto nel momento in cui la merce è ricevuta da Alubremen nei propri magazzini, anche nel caso in cui il costo del trasporto sia a carico di Alubremen. L’imballaggio del materiale deve essere idoneo allo scopo e neutrale, senza identificativo del produttore/distributore. Salvi diversi accordi, tutti i costi relativi all’imballaggio sono ad esclusivo carico del fornitore.
ART. 7) ESSENZIALITA’ DEI TERMINI DI CONSEGNA:
I termini di consegna indicati nell’ordine sono essenziali. In caso di inosservanza dei termini di consegna anche per una parte dell’ordinazione, Alubremen avrà diritto di considerare risolto il contratto dandone comunicazione in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata, acquistando la merce sul mercato al prezzo corrente a spese del fornitore, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
ART. 8) DOCUMENTI DI SPEDIZIONE:
Tutte le merci dovranno essere accompagnate dalla Bolla di Consegna. Tale bolla sarà da considerare essenziale per l’esecuzione del presente ordine di acquisto. Ogni Bolla di Consegna si riferirà alle merci di un solo ordine e dovrà portare tutti i seguenti riferimenti: ragione sociale e indirizzo del fornitore; n. dell’ordine cui la consegna si riferisce indicando, in caso di consegna parziale, se trattasi di consegna a saldo o in conto; descrizione e nostro codice materiale; unità di misura e quantità delle singole merci; nominativo del vettore; data di spedizione.
La Bolla di Consegna terrà conto, inoltre, dei termini previsti dal D.P.R. 627 del 6/10/78 e dal D.M. del 29/11/78 G.U. 355 del 30/11/78.
Le condizioni di resa applicate sono quelle riportate nell’ordine di acquisto Alubremen.
ART. 9) ACCETTAZIONE DELLA MERCE E GARANZIE:
Il fornitore garantisce che la fornitura è esente da vizi e che le opere ed i servizi sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte; che la fornitura è nuova e non contiene parti o materiali usati e/o rigenerati, salvo se specificate nell’ordine o approvate da Alubremen; che la fornitura è stata prodotta dal produttore o per conto del medesimo; che la fornitura e i servizi risultanti non usano o comprendono nessun software gratis, “shareware” o software gratuito diversamente specificato od approvato per Alubremen.
La presa in consegna dei prodotti ordinati non implica l’accettazione della merce: detta accettazione avverrà quando Alubremen avrà constatato l’integrità della merce e la sua conformità a quanto ordinato. Il fornitore garantisce il buon funzionamento dei prodotti forniti per un periodo di 12 mesi a partire dall’accettazione della merce. In deroga a quanto disposto dall’art. 1495 cc. primo comma, Alubremen potrà denunciare i vizi qualora ne verrà a conoscenza.
In presenza di eventuali prodotti o servizi difettosi o non conformi alle specifiche indicate dal presente ordine sarà facoltà di Alubremen: riparare o sostituire i prodotti o rifare dei servizi difettosi e non conformi a propria cura con spese a carico del fornitore; chiedere la sostituzione o riparazione dei prodotti o rifare dei servizi difettosi e non conformi a cura e spese del fornitore; rifiutare i prodotti o servizi difettosi e non conformi o l’intero lotto di cui fanno parte senza riceverne altri in sostituzione e deducendone il relativo prezzo da quanto dovuto o ricevendone il rimborso del relativo prezzo dal fornitore.
Per le opere o i servizi realizzati Alubremen e il fornitore eseguiranno le prove di collaudo concordate, per verificare la conformità alle specifiche di quanto realizzato. In caso di mancata conformità il fornitore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spese quanto necessario per portare a specifiche quanto realizzato. Soltanto in seguito alla conclusione positiva delle procedure di collaudo concordate si potrà far luogo all’accettazione di quanto realizzato. A partire dalla data del collaudo positivo di opere e servizi il fornitore presta una garanzia di buon funzionamento della durata di 12 mesi.
ART. 10) ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALUBREMEN:
Ad eccezione di quanto necessario all’adempimento del presente contratto, al fornitore, ai suoi dipendenti ed eventuali subappaltatori autorizzati è fatto divieto di utilizzare qualsiasi informazione riservata di Alubremen (in forma scritta, orale, elettronica e in ogni altra forma), ottenuta direttamente da Alubremen oppure preparata o scoperta nel corso dell’adempimento del presente contratto, attraverso l’accesso ai dati o sistemi di Alubremen, oppure nelle sedi di Alubremen. È fatto altresì divieto di divulgare le suddette informazioni a terzi. La dicitura “informazioni riservate” utilizzata nel presente contratto include, senza limitazioni, ogni prodotto, dato, risultato o informazione qualificata da Alubremen come riservata, tutte le informazioni e i dati riguardanti o correlati ai prodotti Alubremen, i processi, o le operazioni commerciali in generale (inclusi la struttura organizzativa e l’elenco dei dipendenti), e tutte le altre informazioni ottenute tramite l’accesso ai dati o sistemi informativi che, se non diversamente stabilito, siano di natura tale da poter essere ritenute informazioni riservate o proprietarie.
La concessione dell’accesso ai dati o sistemi è diretta esclusivamente a facilitare la relazione commerciale descritta nel presente contratto, ed è limitata ai dati o sistemi, ai periodi e al personale designati dal fornitore e concordati da Alubremen e dal fornitore in forma separata.
L’accesso è soggetto al controllo e alle procedure di protezione informatica, agli standard e alle linee guida fornite da Alubremen. L’utilizzo di qualsiasi altro dato o sistema oppure di dati o sistemi durante altri periodi o da parte di personale non autorizzato da Alubremen è espressamente vietato. Tale divieto si applica anche quando un dato o sistema, cui il fornitore è autorizzato ad accedere, serva da accesso ad altri dati o sistemi al di fuori dell’ambito di autorizzazione del fornitore. Indipendentemente da quanto sopra, il fornitore si impegna a disporre misure di sicurezza adeguate per il rispetto degli obblighi succitati e ad assicurare che l’accesso qui consentito non pregiudicherà l’integrità e l’accessibilità ai dati o sistemi informativi di Alubremen. Con il dovuto preavviso, Alubremen si riserva il diritto di controllare l’operato del fornitore al fine di verificare il rispetto dei suddetti obblighi da parte dello stesso.
Le obbligazioni previste dal presente articolo si considerano perpetue e resteranno in vigore anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto. Le disposizioni del presente Articolo relative all’utilizzo e alla divulgazione non verranno applicate ad alcuna informazione che: sia legittimamente conosciuta dal fornitore prima della divulgazione da parte di Alubremen; sia legittimamente ottenuta dal fornitore tramite terzi; sia o diventi disponibile al pubblico senza limitazione alcuna; oppure sia divulgata dal fornitore dietro previo consenso scritto da parte di Alubremen.
Il fornitore si impegna ad informare degli obblighi qui contenuti ogni dipendente o eventuale subappaltatore autorizzato che eseguirà un lavoro sulla base del presente contratto e si impegna ad ottenere la sua accettazione di tali obblighi.
ART. 11) SUBAPPALTO:
Si fa espresso divieto al fornitore di subappaltare tutto o parte delle opere o dei servizi commissionati, senza l’espressa autorizzazione scritta di Alubremen.
ART. 12) RISOLUZIONE ANTICIPATA:
Oltre a quanto previsto sub 6 e sub 8, Alubremen avrà diritto a risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, qualora il fornitore: sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione straordinaria, ovvero, trattandosi di Società, dia inizio alla procedura di liquidazione; si renda inadempiente alle seguenti clausole del presente contratto: art. 2; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10.
La risoluzione avrà effetto dal giorno in cui Alubremen la notificherà per iscritto al fornitore.
ART. 13) DURATA:
Il contratto avrà la durata prevista nell’ordine di Alubremen. Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza.
ART. 14) PREZZI:
Il prezzo dei prodotti, dei servizi e delle opere è quello indicato nell’ordine.
Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili le quali incidano comunque sui costi. Resta pertanto espressamente esclusa l’applicazione dell’articolo 1664 del Codice Civile.
ART. 15) DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE:
Con “Proprietà intellettuale” o “PI” si intendono tutte le invenzioni, brevetti (inclusi, senza limitazione, divisioni di applicazioni, ri-emissioni, riesami, estensioni di termini, proroghe, e qualsiasi controparte straniera), opere d’autore, diritti d’autore (inclusi, senza limitazione, immatricolazioni, applicazioni e derivati), marchi (inclusi, senza limitazione, marchi di servizio, trade dress, e qualsiasi altro marchio che identifica il prodotto o una parte di esso), disegni, processi, opere maschera, segreti commerciali, domini, informazioni tecniche di cui si è proprietari e altre informazioni simili materiali e immateriali, anche se non registrate o registrabili.
Con “Pre-IP pre-esistente” si intende l’IP concepita o sviluppata prima o indipendentemente dall’esecuzione del presente ordine. Il venditore conserva il pieno diritto, titolo e interesse relativi a qualsiasi IP preesistente. Il venditore non utilizza alcun IP preesistente in relazione al presente ordine senza aver ottenuto prima dal titolare tutti i diritti necessari per consentire al venditore di rispettare pienamente i termini del presente ordine. Non saprei a cosa si possa applicare nel nostro caso.
Il venditore accetta e irrevocabilmente assegna e trasferisce ad Alubremen tutte le sue IP a livello mondiale derivanti dai Servizi. Alubremen si fa carico delle spese derivanti dalle richieste al venditore di perfezionare qualsiasi documento e di procedere ulteriormente per quanto ragionevolmente richiesto da Alubremen per perfezionare e registrare tale cessione.
Il venditore concede ad Alubremen una licenza non esclusiva, mondiale, priva di royalty, irrevocabile, perpetua e cedibile con diritto di concedere in sub-licenza qualsiasi IP preesistente nella misura necessaria affinché Alubremen possa godere pienamente e sfruttare commercialmente i risultati derivanti dai Servizi come ragionevolmente previsto dall’ordine.
I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali documenti tecnici nonché i campioni e le attrezzature specifiche che Alubremen metterà a disposizione del fornitore resteranno di esclusiva proprietà di Alubremen e potranno venire utilizzati soltanto per l’esecuzione degli ordini. Il fornitore, salvo che per l’esecuzione del presente ordine, non potrà copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l’utilizzazione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Alubremen.
Il fornitore si impegna a tener sollevata Alubremen da qualsiasi responsabilità o pretesa in ordine allo sfruttamento e all’eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli da lui utilizzati per l’esecuzione del presente ordine. Nel caso in cui taluno inibisca o tenti di inibire ad Alubremen l’uso del materiale fornito, il fornitore dovrà sostenere la difesa a proprio rischio, cura e spese. A scelta di Alubremen il fornitore dovrà modificare le opere o i servizi in pretesa violazione dell’altrui privativa con prodotti o servizi simili, adatti al medesimo uso ma esenti da violazioni di brevetto.
ART. 16) FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Il modo, i termini di pagamento e la fatturazione saranno quelli indicati nell’ordine. In nessun caso si potrà procedere a fatturazione prima del completamento delle procedure di collaudo e dell’accettazione delle opere da parte di Alubremen.
Le fatture originali dovranno essere accompagnate da una copia per uso amministrativo e saranno intestate ed indirizzate come indicato nell’ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine e portare i seguenti riferimenti: n. della Bolla di Consegna; n. dell’ordine cui la fattura si riferisce; la stessa descrizione usata nella compilazione della Bolla di Consegna; le condizioni di pagamento. Le fatture non conformi alla presente clausola saranno restituite al fornitore.
I pagamenti verranno effettuati soltanto a fronte di regolare fattura secondo le modalità sopra indicate. In ogni caso, i pagamenti effettuati prima della consegna sono da considerarsi acconti non definitivi: il fornitore non avrà alcun diritto a trattenerli finché non avrà completato le opere o i servizi.
ART. 17) DISPOSIZIONI GENERALI:
È espressamente vietato al fornitore di fare, nell’interesse proprio e di terzi, qualunque pubblicità o comunicazione che faccia riferimento al presente contratto.
Nessuna delle parti potrà trasferire il presente contratto o diritti da esso derivanti senza il consenso scritto dell’altra. In ogni caso Alubremen e i suoi aventi causa potranno cedere o trasferire il presente contratto o le obbligazioni da esso risultanti, anche senza il consenso della controparte, 1) ad ogni società del gruppo Alubremen controllata, direttamente o indirettamente da Alubremen, o dai suoi aventi causa; 2) in occasione di cessione di ramo d’azienda a qualsiasi titolo, di scissione, di riorganizzazione, di trasferimento di azienda o mutamento della proprietà relativamente ad un ramo d’azienda.
Assicurazione: Durante il periodo di fornitura dei servizi ad Alubremen, il venditore si impegna ad assicurare e mantenere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni personali e danni alla proprietà per un ammontare sufficiente a proteggere Alubremen nel caso in cui tale evento possa accadere. Il venditore si impegna altresì ad assicurare che tale copertura sia conforme a qualsiasi legge, regolamento e ordine. Inoltre, il venditore manterrà la copertura assicurativa come è consuetudine per un’azienda di dimensioni simili e che svolge operazioni simili a quelle del venditore nella giurisdizione o giurisdizioni in cui le operazioni del venditore vengono svolte.
Il presente ordine sarà regolato dalla legge italiana ed il foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia nascente dallo stesso sarà quello di Milano.
ART. 18) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 il Fornitore viene informato, relativamente ai dati conferiti ad Alubremen, che: Alubremen è il titolare del trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati in apposito elenco disponibile presso Alubremen su richiesta; i dati saranno trattati a mezzo di elaboratore elettronico e conservati in banche dati aziendali; le banche dati sono situate anche all’estero e fuori dall’Unione Europea, presso altre società del gruppo Alubremen; i dati saranno trattati ai fini richiesti dalla qualificazione del fornitore e dall’esecuzione del contratto; i dati potranno essere comunicati ai clienti o ad altri fornitori di Alubremen ai fini richiesti dal contratto, sotto stretto vincolo di riservatezza; il conferimento dei dati è facoltativo, la sua mancanza comporterà l’impossibilità di qualificare il fornitore e di instaurare il rapporto contrattuale.
Accettando le presenti Condizioni Generali il Fornitore dà il consenso al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dall’informativa che precede.